Art. 3.
(Disposizioni in materia di capacità trasmissiva).

      1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura l'allocazione della capacità trasmissiva e assicura l'accesso alla medesima da parte di soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che non siano collegati o controllati da soggetti che svolgono sia attività di operatore di rete sia attività di fornitura di contenuti.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle procedure definite con i decreti di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ferma restando la titolarità del diritto di uso delle frequenze, dispone per ciascun operatore in posizione dominante la progressiva cessione di quote crescenti di capacità trasmissiva fino al raggiungimento di una quota non superiore al 20 per cento della capacità trasmissiva totale entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre

 

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il termine del 31 dicembre 2010 fissato per il passaggio alla tecnologia digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
      3. La capacità trasmissiva ceduta dagli operatori dominanti ai sensi del comma 2 è allocata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo trasparente e non discriminatorio sulla base delle richieste dei fornitori di contenuti e di servizi nonché di considerazioni di interesse pubblico, fatte salve quote di riserva a favore dell'emittenza locale.
      4. Con uno o più decreti emanati dal Ministro delle comunicazioni, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definite le procedure per l'attuazione del presente articolo.